via Crosera n. 24 - Arsiè (BL)
STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
F.A.N.T.A.S.T.I.C.A
TITOLO
PRIMO ‑ DISPOSIZIONI GENERALI.
Articolo 1.
Costituzione, sede e durata.
E'
costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia,
l'associazione di promozione sociale denominata
F.A.N.T.A.S.T.I.C.A. con sede in via Crociera 24 nel Comune di Arsié
(BL). La variazione della sede non comporta modifica statutaria, ma obbligo di
comunicazione agli uffici competenti. La durata e' a tempo indeterminato.
Articolo 2.
Statuto e regolamento.
L'Associazione
F.A.N.T.A.S.T.I.C.A. è disciplinata dal
presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge numero
383/2000, legislazione regionale di attuazione e dei principi generali
dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità
sociale. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento per la disciplina di
aspetti organizzativi più particolari.
Articolo 3.
Finalità.
L’associazione
è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità
sociale.
Le
finalità che si propone sono in particolare:
Praticare e promuovere la diffusione della cultura,
della democrazia, della solidarietà
e la partecipazione di soci e non soci alla vita della collettività.
Diffondere la cultura del paesaggio, del territorio e della biodiversità, nello spirito di un turismo sostenibile, rispettoso dell’ambiente, degli uomini ed animali.
Organizzare manifestazioni culturali, teatrali, musicali, artistiche, sia innovative che della tradizione italiana e delle altre culture.
Promuovere corsi, iniziative, seminari, convegni, mostre, feste, viaggi, materiale informatico, didattico, audiovisivo per una sempre maggiore qualità sia della partecipazione democratica sia della vita dei soci e di tutti i cittadini.
Contribuire alla valorizzazione e conservazione dei prodotti locali, della loro genuinità, specificità ed esclusività,
recuperando antiche varietà di frutticole e orticole.
Diffondere una nuova coscienza di solidarietà e convivenza grazie alla ricchezza culturale apportata nella nostra collettività da persone straniere, con la nascita di una nuova cultura multi-etnica.
Essere punto di incontro, laboratorio e
luogo aperto per creare, sperimentare, conoscere, imparare, condividere.
Divenire un punto di riferimento per soci e non soci per la cultura della pace facendo proprio quanto è affermato dall’articolo n. 11 della costituzione italiana.
Promuovere progetti e campagne in sinergia
con associazioni territoriali, istituzioni,
comitati o altri
enti locali.
Diffondere
e promuovere la coltivazione e la trasformazione delle piante officinali e
aromatiche.
Offrire servizi e
prodotti ai propri soci e non soci per una maggiore qualità della vita.
Diffondere, distribuire e vendere
libri, riviste,
dispense, dischi,
strumenti didattici,
giochi, mezzi per l’elaborazione e la trasmissione di informazioni.
Creare una “banca del tempo” dove ognuno
con le proprie capacità, passioni,
specializzazioni ed esperienze possa mettere a disposizione il proprio tempo.
Promuovere tutte quelle merci che per la
loro produzione o diffusione non abbiano determinato lo sfruttamento di uomini
od animali.
Promuovere la diffusione dell'equilibrio
fra l'essere umano e l'ambiente, in armonia con se stesso e con l'intero
ecosistema.
Fornire direttamente con la costituzione di appositi negozi, spacci, bar, ristoranti, e gruppi d’acquisto
solidali merci e servizi alle migliori condizioni di mercato allo scopo di adempiere alla funzione sociale di difesa dei bilanci famigliari dei soci e dei consumatori.
L'Associazione
non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di
attività complementari a quelle statutarie e a quelle ammesse dalle leggi in
materia. I proventi delle attività non
possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati.
TITOLO
SECONDO ‑ ADERENTI.
Articolo 4.
Soci.
Sono
ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi
e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. L’organo
competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà
specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota
associativa. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non
rivalutabile.
Articolo 5.
Diritti e doveri dei soci.
I
soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli
stessi.
Essi
hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e possono essere rimborsati per le spese effettivamente
sostenute nello svolgimento dell’attività prestata. I soci devono versare nei
termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale
regolamento interno. L’associazione si avvale prevalentemente delle attività
prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il
perseguimento dei fini istituzionali e potrà assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri
associati.
Articolo 6.
Recesso ed esclusione del socio.
Il
socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al
Consiglio direttivo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo
statuto può essere escluso dall’Associazione. Il provvedimento di esclusione è
deliberato dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le
giustificazioni dell’interessato.
TITOLO
TERZO ‑ ORGANI.
Articolo 7.
Organi sociali.
Sono
organi dell'Associazione:
a)
l'Assemblea dei soci;
b)
il Consiglio Direttivo;
c)
il Presidente.
Tutte
le cariche sociali sono elettive, assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Articolo 8.
Composizione dell'Assemblea.
L'Assemblea
è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal
Vicepresidente.
Articolo 9.
Convocazione.
L’assemblea
è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi
ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di
quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
L’Assemblea è inoltre convocata su richiesta firmata e motivata da almeno un
decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
L’Assemblea
può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la
modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in
tutti gli altri casi.
Articolo 10.
Compiti dell’Assemblea.
L’assemblea
deve:
approvare
i bilanci consuntivo e preventivo;
fissare
l’importo della quota sociale annuale;
determinare
le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
approvare
l’eventuale regolamento interno;
deliberare
in via definitiva sulla esclusione dei soci;
eleggere
il Consiglio Direttivo;
deliberare
su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame
dal Consiglio direttivo.
Articolo 11.
Validità Assemblee.
L’assemblea
ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza
degli aderenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi
anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o
in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. Le
deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti
e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle
riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo
ritenga opportuno). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in
quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno
diritto di voto. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo
statuto con la presenza di almeno i tre quarti degli aderenti e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve
il patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Le
discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale
redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato
e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e
di trarne copia.
Articolo 12. Il
Consiglio Direttivo.
Il
consiglio direttivo è composto da numero da 3 a 7 membri, in numero dispari, eletti
dall’assemblea tra i propri componenti; il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi
membri possono essere rieletti. Il
Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un
Segretario. Se un membro, per qualsiasi motivo cessa dall'incarico, verrà
sostituito dal socio che nell'elezione del Consiglio Direttivo ha riportato il
maggior numero di voti dopo gli eletti, e rimarrà in carica fino alla scadenza
del mandato del Consiglio stesso. Qualora ciò non sia possibile, il Direttivo
convoca con urgenza una nuova assemblea per eleggere il sostituto. Il Consiglio
si riunisce dietro convocazione del Presidente più volte all'anno per
deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita
associativa. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva
della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. Se il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri, le
delibere vengono assunte alla presenza di tutti i componenti. Il Consiglio è
presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente. Delle riunioni
del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio è investito dei più
ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso
procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione
all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo
dell'Associazione, la cui osservanza, dopo l'approvazione da parte
dell'Assemblea, è obbligatoria per tutti gli associati.
Articolo 13.
Il Presidente.
Il
Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo. Il
Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura
l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento
amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei
Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente
rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al
Presidente compete lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione; in merito
all'attività compiuta il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo.
Solo
in casi di necessità e di urgenza, il Presidente può anche compiere atti di
straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve convocare il Consiglio
Direttivo per la ratifica del suo operato entro il mese successivo. Il
Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i
locali dell'Associazione. L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più
uno degli aderenti, può revocare il Presidente. Il Vicepresidente sostituisce il
Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito
all'esercizio delle proprie funzioni.
TITOLO
QUARTO ‑ PATRIMONIO, ENTRATE E BILANCIO.
Articolo 14.
Patrimonio e risorse economiche.
1.
Il patrimonio è costituito:
a)
dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà
dell’Associazione;
b)
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le
risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a)
quote e contributi degli associati;
b)
eredità, donazioni e legati;
c)
contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni
pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi
realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d)
contributi dell’Unione Europea e di organizzazioni internazionali;
e)
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f)
proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche
attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,
artigianale, o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g)
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h)
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,
quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i)
altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di
promozione sociale.
L’associazione
ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’associazione
ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali.
Articolo 15.
Rendiconto economico-finanziario.
Il
rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal
primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le
spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le
previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo. Il
rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e
approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal
presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg.
prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il conto
consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla
chiusura dell’esercizio sociale cui si riferisce.[NM1]
Articolo 16.
Convenzioni.
1.
L’Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Gli
aderenti che svolgono attività in regime di convenzione devono essere
assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento
dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
2.
Il Consiglio Direttivo delibera la convenzione, che viene stipulata dal
Presidente e viene eseguita sulla base delle modalità di attuazione deliberate
dal Consiglio Direttivo.
3.
Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell’Associazione.
Articolo 17.
Scioglimento e devoluzione del patrimonio.
L’eventuale
scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con la
maggioranza di cui al precedente articolo 11.
Il
patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
Articolo 18.
Disposizioni finali.
Per
quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le
disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
[NM1]E
i preventivo quando?
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