CHI SIAMO

FANTASTICA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
via Crosera n. 24 - Arsiè (BL)



STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE   F.A.N.T.A.S.T.I.C.A

TITOLO PRIMO ‑ DISPOSIZIONI GENERALI.

Articolo 1. Costituzione, sede e durata.
E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata  F.A.N.T.A.S.T.I.C.A. con sede in via Crociera 24 nel Comune di Arsié (BL). La variazione della sede non comporta modifica statutaria, ma obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata e' a tempo indeterminato.

Articolo 2. Statuto e regolamento.
L'Associazione F.A.N.T.A.S.T.I.C.A.  è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge numero 383/2000, legislazione regionale di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento per la disciplina di aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3. Finalità.
L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
Le finalità che si propone sono in particolare:
Praticare e promuovere la  diffusione della cultura, della democrazia, della solidarietà e la partecipazione di soci e non soci alla vita della collettività.
Diffondere la cultura del paesaggio, del territorio e della biodiversità, nello spirito di un turismo sostenibile, rispettoso dellambiente, degli uomini ed animali.
Organizzare manifestazioni culturali, teatrali, musicali, artistiche, sia innovative che della tradizione italiana e delle altre culture.
Promuovere corsi, iniziative, seminari, convegni, mostre, feste, viaggi, materiale informatico, didattico, audiovisivo per una sempre maggiore qualità sia della partecipazione democratica sia della vita dei soci e di tutti i cittadini.
Contribuire alla valorizzazione e conservazione dei prodotti locali, della loro genuinità, specificità ed esclusività, recuperando antiche varietà di frutticole e orticole.
Diffondere una nuova coscienza di solidarietà e convivenza grazie alla ricchezza culturale  apportata nella nostra collettività da persone straniere, con la nascita di una nuova cultura multi-etnica.
Essere punto di incontro, laboratorio e luogo aperto per creare, sperimentare, conoscere, imparare, condividere.
Divenire un punto di riferimento per soci e non soci per la cultura della pace facendo proprio quanto è affermato dallarticolo n. 11 della costituzione italiana.
Promuovere  progetti e campagne in sinergia con associazioni territoriali, istituzioni, comitati o altri enti locali.
Diffondere e promuovere la coltivazione e la trasformazione delle piante officinali e aromatiche.
Offrire servizi e prodotti ai propri soci e non soci per una maggiore qualità della vita.
Diffondere, distribuire e vendere libri, riviste, dispense, dischi, strumenti didattici, giochi, mezzi per lelaborazione e la trasmissione di informazioni.
Creare unabanca del tempodove ognuno con le proprie capacità, passioni, specializzazioni ed esperienze possa mettere a disposizione il proprio tempo.
Promuovere tutte quelle merci che per la loro produzione o diffusione non abbiano determinato lo sfruttamento di uomini od animali.
Promuovere la diffusione dell'equilibrio fra l'essere umano e l'ambiente, in armonia con se stesso e con l'intero ecosistema.
Fornire direttamente con la costituzione di appositi negozi, spacci, bar, ristoranti,  e gruppi dacquisto solidali merci e servizi alle migliori condizioni di mercato  allo scopo di adempiere alla funzione sociale di difesa dei bilanci famigliari dei soci e dei consumatori.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di attività complementari a quelle statutarie e a quelle ammesse dalle leggi in materia.  I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati.

TITOLO SECONDO ‑ ADERENTI.

Articolo 4. Soci.
Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.  La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 5. Diritti e doveri dei soci.
I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e possono essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali e potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Articolo 6. Recesso ed esclusione del socio.
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione. Il provvedimento di esclusione è deliberato dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

TITOLO TERZO ‑ ORGANI.

Articolo 7. Organi sociali.
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Tutte le cariche sociali sono elettive, assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Articolo 8. Composizione dell'Assemblea.
L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal Vicepresidente.

Articolo 9. Convocazione.
L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori. L’Assemblea è inoltre convocata su richiesta firmata e motivata da almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 10. Compiti dell’Assemblea.
L’assemblea deve:
approvare i bilanci consuntivo e preventivo;
fissare l’importo della quota sociale annuale;
determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
approvare l’eventuale regolamento interno;
deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
eleggere il Consiglio Direttivo;
deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

Articolo 11. Validità Assemblee.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aderenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno i tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo 12. Il Consiglio Direttivo.
Il consiglio direttivo è composto da numero da 3 a 7 membri, in numero dispari, eletti dall’assemblea tra i propri componenti; il Consiglio Direttivo dura in carica tre  anni e i suoi membri possono  essere rieletti. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario. Se un membro, per qualsiasi motivo cessa dall'incarico, verrà sostituito dal socio che nell'elezione del Consiglio Direttivo ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti, e rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso. Qualora ciò non sia possibile, il Direttivo convoca con urgenza una nuova assemblea per eleggere il sostituto. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente più volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Se il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri, le delibere vengono assunte alla presenza di tutti i componenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, è obbligatoria per tutti gli associati.

Articolo 13. Il  Presidente.
Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al Presidente compete lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione; in merito all'attività compiuta il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo.
Solo in casi di necessità e di urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato entro il mese successivo. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione. L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

TITOLO QUARTO ‑ PATRIMONIO, ENTRATE E BILANCIO.

Articolo 14. Patrimonio e risorse economiche.
1. Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione Europea e di organizzazioni internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Articolo 15. Rendiconto economico-finanziario.
Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale cui si riferisce.[NM1] 

Articolo 16. Convenzioni.
1. L’Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Gli aderenti che svolgono attività in regime di convenzione devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
2. Il Consiglio Direttivo delibera la convenzione, che viene stipulata dal Presidente e viene eseguita sulla base delle modalità di attuazione deliberate dal Consiglio Direttivo.
3. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell’Associazione.

Articolo 17. Scioglimento e devoluzione del patrimonio.
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con la maggioranza di cui al precedente articolo 11.
Il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

Articolo 18. Disposizioni finali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.


 [NM1]E i preventivo quando?

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